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Moderatori: Amministratore, Cristina Dedona, Angela, Ing. Edilizia, Arch. LL.PP., consorzioinfotel, a.ruggiero, consorzio infot, Sandro Izzo, dina, marcello, M.Puppo, secondo
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| Autore | Messaggio | ||
| aspirante rspp |
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![]() Utenti Registrati #44893 Registrato il: dom 29 giu 2008, 20:36messaggi: 46 | Quali sono gli obblighi e le responsabilità degli amministratori dei condomini previste dal D.Lgs. 81/08? [ Modificato mer 12 mag 2010, 23:25 ] | ||
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| Ing. Edilizia |
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![]() ![]() Utenti Registrati #44328 Registrato il: gio 11 ott 2007, 16:37messaggi: 175 | Laddove il condominio commissioni, nella forma del contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del TESTO UNICO (cantieri temporanei o mobili), e' indiscutibile che la figura del committente e' del tutto legittimamente ascrivibile all'amministratore del condominio.Ne consegue che gli obblighi facenti capo al committente (art.90 del D.Lgs. 81/08) sono destinati a ricadere sull'amministratore di condominio..Nel caso in cui i lavori appaltati non siano di natura edile e che quindi non si applichino le disposizioni destinate ai cantieri temporanei o mobili bisogna stabilire se si applichi o meno l�art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d�opera o di somministrazione.Ebbene, dalla lettura dell�articolo 26 si evince che le disposizioni in esso contenute ed in particolare la redazione del DUVRI si applicano ai committenti datori di lavoro che ricevono altri datori di lavoro nell�ambito della propria azienda o di una singola unit� produttiva della stessa nonch� nell�ambito dell�intero ciclo produttivo dell�azienda medesima.Quindi, solo se l�amministratore assume la veste di datore di lavoro � tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nell�art. 26 ed anche, quindi, alla redazione del DUVRI, che dovr� allegare al contratto di appalto con la ditta appaltatrice e nel quale dovranno essere individuati i rischi interferenziali presenti e dovranno essere indicate le conseguenti misure di sicurezza da adottare.�Nel caso in cui l�amministratore assume la veste di datore di lavoro (se il condominio occupa dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze per lo svolgimento di servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione degli impianti, di giardinaggio, ecc.), lo stesso � tenuto ad ottemperare tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro e, quindi la valutazione dei rischi e la relativa elaborazione del documento valutazione rischi (DVR).�Per concludere, si sottolinea che senza dipendenti non serve n� DUVRI n� DVR. [ Modificato mer 12 mag 2010, 23:26 ] | ||
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| drteo |
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![]() Utenti Registrati #46697 Registrato il: mar 24 feb 2009, 16:18messaggi: 5 | Quindi amministrando un condominio senza dipendenti non debbo fare nulla? Mi sento sollevato in quanto girano mille voci circa le responsabilità di noi amministratori. Comunque c'è molta incertezza poichè a convegni a cui ho partecipato dirigenti ASL dicevano esttamente il contrario; per loro il DUVRI deve essere comunque fatto. Addirittura un dirigente ASL assoggettava l'amministratore senza dipendenti ad un datore di lavoro in base all'articolo 3 comma 9 in quanto esercita i poteri decisionale e di spesa. Grazie | ||
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| Sicurezza81 |
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![]() Utenti Registrati #46086 Registrato il: mar 25 nov 2008, 15:03messaggi: 75 | La definizione di datore di lavoro data dal TESTO UNICO è: b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; inoltre l’articolo 26 e, nello specifico il comma 3 di tale articolo che parla dell’obbligo dell’elaborazione del DUVRI, impone tale obbligo al datore di lavoro committente. Se nel condominio non ci sono dipendenti del condominio, che possono essere il portiere, il giardiniere etc. l’amministratore a mio avviso non può essere considerato datore di lavoro. | ||
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| drteo |
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![]() Utenti Registrati #46697 Registrato il: mar 24 feb 2009, 16:18messaggi: 5 | Nooo!.. perchè mi scrive a mio avviso..il Ministero del Lavoro, dietro mia rischiesta, mi scrive non sembra che la legge.... Sono punto e daccapo. Comunque grazie | ||
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| Sicurezza81 |
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![]() Utenti Registrati #46086 Registrato il: mar 25 nov 2008, 15:03messaggi: 75 | potrebbe scrivere la risposta del MINISTERO? | ||
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| drteo |
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![]() Utenti Registrati #46697 Registrato il: mar 24 feb 2009, 16:18messaggi: 5 | DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. III Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all’interessato richiedente. OGGETTO: Condominio – D.Lgs. 81/2008 Con riferimento ai quesiti in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti. 1. L’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 prevede, al comma 3, che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, promuove la cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. Pertanto risulta evidente che, in caso di affidamento di lavori all’interno del condominio, dovrà essere redatto un unico DUVRI per ogni condominio per i quali vi siano affidamenti di appalti od opere che possano comportare interferenze. Giova peraltro precisare ulteriormente che, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e segg. del medesimo testo normativo. 2. Ai sensi dell’art. 32 del D.L. 207/2008, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie urgenti”, è prorogata al 16 maggio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), nonché le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. La proroga pertanto non riguarda la materia oggetto dei quesiti. 3. L’obbligo di procedere alla valutazione del rischio è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 4 del D.lgs. 626/94 ed è pertanto vigente dalla data di entrata in vigore di tale decreto; i datori di lavoro a cui siano affidati lavori nel condominio erano già in precedenza obbligati alla valutazione di rischi. Per quanto riguarda la produzione delle singole valutazioni dei rischi ai fini della redazione del DUVRI, non sembra che la legge preveda tale obbligo a carico dei datori di lavoro affidatari, disponendo in via generale a carico dei datori di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (art. 26, comma 2 lett. b) e non applicandosi le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI - ai sensi del successivo comma 3 dell’art. citato - ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 4. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non richiede particolari requisiti ai fini della redazione del DUVRI. 5. Per quanto riguarda l’eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria per le imprese di pulizia, occorre far riferimento al titolo IX, capo I “protezione da agenti chimici “ del D.Lgs. 81/2008, e precisamente al combinato disposto degli artt. 229 e 224. Ai sensi della norme citate, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3, salvo che i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, essendo sufficienti a ridurre il rischio le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi. IL DIRIGENTE (Avv. Lorenzo Fantini) ricevuta il 19.02 -----Messaggio originale----- Da: alice1 [mailto:maurizio.teucci0@alice.it] Inviato: martedì 10 febbraio 2009 13.41 A: Centro di Contatto Oggetto: interpello ANACI | ||
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| Ing. Edilizia |
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![]() ![]() Utenti Registrati #44328 Registrato il: gio 11 ott 2007, 16:37messaggi: 175 | "Pertanto risulta evidente che, in caso di affidamento di lavori all’interno del condominio, dovrà essere redatto un unico DUVRI per ogni condominio per i quali vi siano affidamenti di appalti od opere che possano comportare interferenze. " Anche se l'amministratore non è datore di lavoro??????? ha riportato l'articolo 26 che parla di obblighi a carico del datore di lavoro committente. Del resto, il TESTO UNICO si riferisce alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Se non ci sono lavoratori nel condominio... Altro discorso è se ci sono interferenze tra più imprese o lavoratori autonomi che entrano in un condominio. In questo caso la cooperazione ed il coordinamento avviene tra i rispettivi datori di lavoro. | ||
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| Pierpaolo |
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![]() Utenti Registrati #46001 Registrato il: lun 17 nov 2008, 15:57messaggi: 80 | anch'io ho sentito parlare di convegni ai quali è stato sottolineato che sempre va elaborato il DUVRI nei condomini!!! d'altra parte se il MINISTERO ha risposto dicendo che sempre nel condominio va elaborato il DUVRI, va considerata come fonte certa. | ||
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| Unico 81 |
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![]() Utenti Registrati #46102 Registrato il: gio 27 nov 2008, 13:42messaggi: 55 | comunque secondo me, il punto cruciale è se ci sono o meno interferenze! SE viene una singola impresa o lavoratore autonomo in un condominio, oltre ad informare sui rischi del luogo, se non si presentano interferenze non è necessario elaborare il DUVRI | ||
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