
venerdě 03 febbraio 2012
2012 feb
RSPP datore di Lavoro accordo stato regioni precisazioni
Sicurezza by Amministratore Commenti chiusiPer quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).
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I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:
basso (durata minima di 16 ore);
medio (32 ore);
alto (48 ore).
L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno scelto lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, è regolamentato dal punto 7. dell’ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012
Datore di lavoro esonerato
Per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 , il primo termine dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.
Datore di lavoro che ha frequentato il corso
Per il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e quindi il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7. dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio e cioè entro l’11/1/2017.
Nel caso di nuove attività , il corso deve essere effettuato entro 90 gg. dalla data di inizio attività .
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I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:
basso (durata minima di 16 ore);
medio (32 ore);
alto (48 ore).
L’aggiornamento dei datori di lavoro che hanno scelto lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, è regolamentato dal punto 7. dell’ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012
Datore di lavoro esonerato
Per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 , il primo termine dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.
Datore di lavoro che ha frequentato il corso
Per il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e quindi il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7. dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio e cioè entro l’11/1/2017.
Nel caso di nuove attività , il corso deve essere effettuato entro 90 gg. dalla data di inizio attività .
giovedě 02 febbraio 2012
2012 feb
Scadenza del 14 febbraio 2012 inerente Aggiornamento Obbligatorio per RSPP
Sicurezza by marcello Commenti chiusiIn considerazione della scadenza del 14 febbraio 2012 inerente l’ Aggiornamento Obbligatorio per RSPP 2006, Infotel è lieta di proporle un percorso in FAD che le permetterà in maniera semplice e rapida di adempiere a quanto previsto dalla normativa.
Potrà seguire il corso direttamente da casa e conseguire l’aggiornamento richiesto.
L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale poiché rilasciato dalla FESICA – CONFSAL (vedi informativa in allegato)
Per ricevere le credenziali di accesso basterà compilare il modulo d’ordine [http://www.consorzioinfotel.it/accordo-formazione.asp] ed inviarlo mezzo fax al numero 0828.319580 o mezzo mail a enterprise@consorzioinfotel.it
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA FINO AL 6 FEBBRAIO 2012
PER INFORMAZIONI: 0828.346501 (Dott.Parrella – Dott. Puppo)
Si ricorda che
Obbligo di completare la formazione quinquennale entro il 14 febbraio 2012 per tutti coloro che sono stati "esonerati" nel 2006.
Per poter ricoprire il ruolo di RSPP e ASPP la legge (art. 32 D.Lgs. 81/08) prevede un percorso formativo e di aggiornamento rigoroso e articolato. Nell'introdurre tali requisiti nel 2006 il legislatore ha voluto distinguere tra chi si poteva considerare RSPP/ASPP di "prima nomina" e chi invece aveva negli anni (dal 1997 in poi) accumulato esperienza in tali funzioni (sia come "interno" che come professionista esterno). Pertanto alle persone con maggiore esperienza sono stati riconosciuti crediti formativi che hanno loro permesso di:
1.  Non frequentare i moduli formativi A e B;
2. Iniziare ad adempiere all'obbligo immediato di aggiornamento quinquennale frequentando il 20% del numero di ore previsto entro e non oltre il 14 febbraio 2008.
Per tutti costoro è rimasto l'obbligo di terminare l'aggiornamento quinquennale entro la data del 14 febbraio 2012, non farlo significherebbe:
1.   perdita dei titoli e delle competenze richieste per ricoprire il ruolo e le funzioni DI RSPP e ASPP;
2.   inadempienza da parte del Datore di Lavoro coinvolto con conseguente esposizione a sanzione penale (Art. 55, co. 1 lett. b): arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 per inosservanza Art. 17, comma 1 let. b D.Lgs. 81/08).

Potrà seguire il corso direttamente da casa e conseguire l’aggiornamento richiesto.
L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale poiché rilasciato dalla FESICA – CONFSAL (vedi informativa in allegato)
Per ricevere le credenziali di accesso basterà compilare il modulo d’ordine [http://www.consorzioinfotel.it/accordo-formazione.asp] ed inviarlo mezzo fax al numero 0828.319580 o mezzo mail a enterprise@consorzioinfotel.it
OFFERTA PROMOZIONALE VALIDA FINO AL 6 FEBBRAIO 2012
PER INFORMAZIONI: 0828.346501 (Dott.Parrella – Dott. Puppo)
Si ricorda che
Obbligo di completare la formazione quinquennale entro il 14 febbraio 2012 per tutti coloro che sono stati "esonerati" nel 2006.
Per poter ricoprire il ruolo di RSPP e ASPP la legge (art. 32 D.Lgs. 81/08) prevede un percorso formativo e di aggiornamento rigoroso e articolato. Nell'introdurre tali requisiti nel 2006 il legislatore ha voluto distinguere tra chi si poteva considerare RSPP/ASPP di "prima nomina" e chi invece aveva negli anni (dal 1997 in poi) accumulato esperienza in tali funzioni (sia come "interno" che come professionista esterno). Pertanto alle persone con maggiore esperienza sono stati riconosciuti crediti formativi che hanno loro permesso di:
1.  Non frequentare i moduli formativi A e B;
2. Iniziare ad adempiere all'obbligo immediato di aggiornamento quinquennale frequentando il 20% del numero di ore previsto entro e non oltre il 14 febbraio 2008.
Per tutti costoro è rimasto l'obbligo di terminare l'aggiornamento quinquennale entro la data del 14 febbraio 2012, non farlo significherebbe:
1.   perdita dei titoli e delle competenze richieste per ricoprire il ruolo e le funzioni DI RSPP e ASPP;
2.   inadempienza da parte del Datore di Lavoro coinvolto con conseguente esposizione a sanzione penale (Art. 55, co. 1 lett. b): arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 per inosservanza Art. 17, comma 1 let. b D.Lgs. 81/08).

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Precisazioni Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze Amministratore @ (28 gen : 12:40) (Sicurezza) |
Proroga obblighi in materia di verifiche periodiche attrezzature di lavoro Amministratore @ (26 gen : 09:32) (Sicurezza) |
ResponsabilitĂ di un coordinatore in fase di esecuzione Amministratore @ (24 gen : 11:37) (Sicurezza) |
Entro il 14 febbraio 2012 gli RSPP e ASPP dovranno aver concluso il percorso formativo Amministratore @ (23 gen : 14:56) (Sicurezza) |



















