
domenica 27 settembre 2009
2009 set
Nomina del responsabile dei lavori da parte del committente nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili
Sicurezza by Amministratore Commenti chiusi In premessa non si può nascondere la soddisfazione di aver avuto dal legislatore, in occasione dell’emanazione del D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, correttivo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la conferma di alcune delle interpretazioni personali sulla applicazione di tale decreto legislativo già espresse e riportate più volte in approfondimenti, articoli di stampa, incontri e seminari sul tema specifico.
Certamente la interpretazione più discussa ed anche la più contestata è stata quella data sulla nomina da parte del committente del responsabile dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, nomina che in base ad una interpretazione logica e sistematica è stata sempre considerata dallo scrivente una facoltà e non anche un obbligo da parte del committente al contrario di quanto sostenuto da altre fonti.
La convinzione sulla quale si era basata la interpretazione sulla facoltà della suddetta nomina alla luce delle indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 81/2008 si basava su delle osservazioni e derivava da alcune considerazioni che tenevano conto che:
- la nomina del responsabile dei lavori da parte del committente non era obbligatoria ma era una sua scelta tant’è che non è stata esplicitamente inserita dal legislatore fra gli obblighi del committente;
- il committente, secondo le indicazioni fornite nella materia dalle direttive europee è, comunque, il primo destinatario degli obblighi ed è il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; questa affermazione è stata anche confermata dalla giurisprudenza così come si desume dalla lettura delle numerose sentenze emesse dalla Corte di Cassazione penale sulla responsabilità del committente e raccolte nel “Repertorio delle sentenze” di questo stesso sito per cui si era ritenuto che, in assenza di una esplicita nomina, il responsabile dei lavori era e rimanesse comunque il committente medesimo;
- ogni volta che nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore citava il “committente” lo ha fatto accompagnandolo con il termine “responsabile dei lavori” ed attraverso la congiunzione “o” a dimostrazione che tutti gli obblighi posti a carico del committente potessero essere addebitati alternativamente a carico del committente stesso oppure del responsabile dei lavori nel caso in cui questi fosse stato nominato e fosse stato delegato, al momento dell’incarico, all’assolvimento degli obblighi del committente. Una sola volta nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 il termine “committente” non era seguito dalla espressione “o responsabile dei lavori” e ciò si verificava nell’art 93 comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, ma ovviamente in quanto in tale articolo era inserito l’obbligo da parte del committente di controllare proprio l’operato del responsabile dei lavori per cui è chiaro che non poteva essere diversamente;
- il legislatore, per quanto riguarda la nomina del responsabile dei lavori, aveva preso in considerazione nel D. Lgs. n. 81/2008 solo le fasi della progettazione e della esecuzione dell’opera. Per altre fasi legate alla realizzazione dell’opera, quale potesse essere la fase di gestione degli appalti e di scelta delle imprese, appariva ovvio che la figura del responsabile dei lavori facesse sempre capo ovviamente al committente dell’opera;
- ci sono dei casi in cui si aveva difficoltà a sostenere la tesi della nomina ope legis ed automatica del responsabile dei lavori e nei quali sembrava chiaro che la figura del responsabile dei lavori non può che essere ricoperta dal committente in prima persona, quale quelli nei quali non è prevista, ad esempio, la presenza di un progettista dell’opera, nonché casi in cui è prevista la presenza di più progettisti (delle strutture, architettonico, degli impianti, ecc.) nei quali casi non era chiaro a chi dovesse essere affidato ope legis l’incarico di responsabile dei lavori;
- ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, il committente “è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99”, il che sta ad indicare chiaramente che il committente, con il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori, potesse trasferire e delegare a questi il compito di adempiere ad alcuni o a tutti gli obblighi che il legislatore aveva originariamente posti a suo carico, fermo restando che comunque il committente stesso era tenuto a verificare che il responsabile dei lavori delegato adempisse agli obblighi generali del committente a lui trasferiti (art. 90), che provvedesse a verificare che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnalasse le inadempienze delle imprese operanti in cantiere (art. 92 comma 1 lettera e) ed a verificare che avesse effettuata la notifica preliminare (art. 99);
- il legislatore non aveva con il D. Lgs. n. 81/2008 fissato i compiti del responsabile dei lavori. La sfera di competenza del responsabile dei lavori, proprio perché legata ad un incarico previsto dall’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, veniva stabilita dal committente al momento del suo conferimento;
- l’unico compito che emergeva fissato ope legis per il responsabile dei lavori era quello rinveniente dalla lettura dell’art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 che recita “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione (che si rammenta può essere fatta ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 sia dal committente che dal responsabile dei lavori), non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)” cioè alla verifica che sia il coordinatore in fase di progettazione che quello in fase di esecuzione assolvessero agli obblighi che la legge aveva a loro assegnati. Si osserva, in proposito, che il comma 2 dell’art. 93 era l’unico del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 nella versione originaria nel quale non veniva citato il committente in alternativa al responsabile dei lavori. Quanto sopra aveva portato alcuni a rafforzare la propria opinione che il legislatore con tale comma avesse voluto espressamente assegnare un obbligo esclusivo a carico del responsabile dei lavori e non anche del committente e quindi in definitiva a carico del progettista o del direttore dei lavori che venivano identificati ope legis in tale figura. “Tecnico controlla tecnico” si commentava a proposito.
Certamente la interpretazione più discussa ed anche la più contestata è stata quella data sulla nomina da parte del committente del responsabile dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, nomina che in base ad una interpretazione logica e sistematica è stata sempre considerata dallo scrivente una facoltà e non anche un obbligo da parte del committente al contrario di quanto sostenuto da altre fonti.
La convinzione sulla quale si era basata la interpretazione sulla facoltà della suddetta nomina alla luce delle indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 81/2008 si basava su delle osservazioni e derivava da alcune considerazioni che tenevano conto che:
- la nomina del responsabile dei lavori da parte del committente non era obbligatoria ma era una sua scelta tant’è che non è stata esplicitamente inserita dal legislatore fra gli obblighi del committente;
- il committente, secondo le indicazioni fornite nella materia dalle direttive europee è, comunque, il primo destinatario degli obblighi ed è il perno della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; questa affermazione è stata anche confermata dalla giurisprudenza così come si desume dalla lettura delle numerose sentenze emesse dalla Corte di Cassazione penale sulla responsabilità del committente e raccolte nel “Repertorio delle sentenze” di questo stesso sito per cui si era ritenuto che, in assenza di una esplicita nomina, il responsabile dei lavori era e rimanesse comunque il committente medesimo;
- ogni volta che nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore citava il “committente” lo ha fatto accompagnandolo con il termine “responsabile dei lavori” ed attraverso la congiunzione “o” a dimostrazione che tutti gli obblighi posti a carico del committente potessero essere addebitati alternativamente a carico del committente stesso oppure del responsabile dei lavori nel caso in cui questi fosse stato nominato e fosse stato delegato, al momento dell’incarico, all’assolvimento degli obblighi del committente. Una sola volta nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 il termine “committente” non era seguito dalla espressione “o responsabile dei lavori” e ciò si verificava nell’art 93 comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, ma ovviamente in quanto in tale articolo era inserito l’obbligo da parte del committente di controllare proprio l’operato del responsabile dei lavori per cui è chiaro che non poteva essere diversamente;
- il legislatore, per quanto riguarda la nomina del responsabile dei lavori, aveva preso in considerazione nel D. Lgs. n. 81/2008 solo le fasi della progettazione e della esecuzione dell’opera. Per altre fasi legate alla realizzazione dell’opera, quale potesse essere la fase di gestione degli appalti e di scelta delle imprese, appariva ovvio che la figura del responsabile dei lavori facesse sempre capo ovviamente al committente dell’opera;
- ci sono dei casi in cui si aveva difficoltà a sostenere la tesi della nomina ope legis ed automatica del responsabile dei lavori e nei quali sembrava chiaro che la figura del responsabile dei lavori non può che essere ricoperta dal committente in prima persona, quale quelli nei quali non è prevista, ad esempio, la presenza di un progettista dell’opera, nonché casi in cui è prevista la presenza di più progettisti (delle strutture, architettonico, degli impianti, ecc.) nei quali casi non era chiaro a chi dovesse essere affidato ope legis l’incarico di responsabile dei lavori;
- ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, il committente “è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99”, il che sta ad indicare chiaramente che il committente, con il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori, potesse trasferire e delegare a questi il compito di adempiere ad alcuni o a tutti gli obblighi che il legislatore aveva originariamente posti a suo carico, fermo restando che comunque il committente stesso era tenuto a verificare che il responsabile dei lavori delegato adempisse agli obblighi generali del committente a lui trasferiti (art. 90), che provvedesse a verificare che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnalasse le inadempienze delle imprese operanti in cantiere (art. 92 comma 1 lettera e) ed a verificare che avesse effettuata la notifica preliminare (art. 99);
- il legislatore non aveva con il D. Lgs. n. 81/2008 fissato i compiti del responsabile dei lavori. La sfera di competenza del responsabile dei lavori, proprio perché legata ad un incarico previsto dall’art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, veniva stabilita dal committente al momento del suo conferimento;
- l’unico compito che emergeva fissato ope legis per il responsabile dei lavori era quello rinveniente dalla lettura dell’art. 93 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 che recita “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione (che si rammenta può essere fatta ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 sia dal committente che dal responsabile dei lavori), non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)” cioè alla verifica che sia il coordinatore in fase di progettazione che quello in fase di esecuzione assolvessero agli obblighi che la legge aveva a loro assegnati. Si osserva, in proposito, che il comma 2 dell’art. 93 era l’unico del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 nella versione originaria nel quale non veniva citato il committente in alternativa al responsabile dei lavori. Quanto sopra aveva portato alcuni a rafforzare la propria opinione che il legislatore con tale comma avesse voluto espressamente assegnare un obbligo esclusivo a carico del responsabile dei lavori e non anche del committente e quindi in definitiva a carico del progettista o del direttore dei lavori che venivano identificati ope legis in tale figura. “Tecnico controlla tecnico” si commentava a proposito.
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